La Cassazione ribadisce che per provare l’esistenza di un mutuo posto a fondamento di una pretesa fatta valere in giudizio, occorre dimostrare che la consegna del denaro è stata effettuata per un titolo che implichi l’obbligo di restituzione: solo in questo modo si adempie all’onere della prova ai sensi dell’Art. 2697 del Codice Civile. Parole chiave: #anticipazioni, #amministratoredicondominio, #condominio, #rimborsi, #mutui, #fulviograziotto, #scudolegale Studio Legale Graziotto
Vigente al: 06-11-2017
Art. 2697 - Onere della prova
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
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